Risarcimento danno per matrimonio fallito

di Gianni Puglisi Commenta

E’ il peggior incubo di ogni sposo nella notte prima delle nozze e il pensiero ricorrente che lo ossessiona mentre passeggia nervosamente sul ciglio della chiesa: <E…se lei non verrà?>>

Purtoppo tra le tante paure ingiustificate a qualcuno capita di dover subire l’abbandono in estremis proprio il giorno del matrimonio. E’ quello che è successo a Riccardo R. impiegato romano di 32 anni che è stato abbandonato sull’altare dalla sua fidanzata che non ce l’ha fatta a presentarsi in chiesa: Lei, 30 anni e fresca di laurea, aveva una relazione con un altro uomo e si è portata questo cruccio anche quando la sera precedente Riccardo si era presentato con gli amici per la classica serenata.

Ora che il matrimonio è rotto, Riccardo non si da per vinto. Anche se nell’immediatezza della notizia non ha retto ed è stato ricoverato al Fatebenefratelli per una crisi ipertensiva ed è attualmente in cura da uno psicoterapeuta, ora la rivincita spera di ottenerla in tribunale, chiedendo un risarcimento di mezzo milione di euro: 229 mila a titolo di spese sostenute, 150 mila per i danni morali  per le sofferenze subite e 120mila per il danno esistenziale provocato dall’abbandono.

Gli avvocati che assistono legalmente l’impiegato romano si appellano a una sentenza della Cassazione Civile, secondo cui: «La promessa di matrimonio obbliga il promettente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all’altra parte…»

Gli avvocati Anna Orecchioni e Giacinto Canzona fanno riferimento ad una sentenza della Cassazione Civile, III sezione, n.9052/2010, che sebbene dica che lo “scioglimento di una promessa di matrimonio” sia ”un’espressione del diritto fondamentale della libertà di contrarre matrimonio con la conseguenza che il recesso, anche senza giustificato motivo, non potrà mai considerarsi condotta antigiuridica”, aggiunge che, rifacendosi all’art. 81 del codice civile, che “la promessa di matrimonio fatta vicendevolmente […] obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa…”.
Fedifraghe in campana.

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