La donna che si sposa non può essere licenziata

di Gianni Puglisi Commenta

matrimonio corte cassazione

Se una donna è prossima al matrimonio non può essere licenziata in nome della tutela della famiglia.

Potrebbe sembrare una frase scontata in un paese civile ma in quello come il nostro dove i diritti dei lavoratori sono da sempre alla mercè dei datori, questo estratto della recente sentenza della Corte di Cassazione è una piccola vittoria per le lavoratrici in procinto di sposarsi.

La sentenza ha ribadito che le lavoratrici con contratto regolare hanno una specie di periodo di “garanzia” che inizia dalle pubblicazioni delle nozze fino a un anno durante il quale esiste il divieto del datore di lavoro a licenziare.

Così si è pronunciata la Corte di Cassazione chiamata a giudicare il caso di una donna di Ariccia in provincia di Roma che aveva fatto ricorso per annullare il suo licenziamento perché, tra gli altri motivi, aveva affisso al comune le pubblicazione del suo matrimonio. La Sezione Lavoro della Cassazione ha ribadito che:

la tutela accordata dalla legge 9 gennaio 1963 numero 7 alle lavoratrici che contraggono matrimonio è fondata sull’elemento obiettivo della celebrazione del matrimonio e non è subordinata all’adempimento di alcun obbligo di comunicazione da parte della lavoratrice al datore anche se sarebbe meglio che comunicasse comunque la decisione di sposarsi al proprio datore di lavoro se non altro per “il dovere di collaborazione e di esecuzione del contratto secondo buona fede”.

La sentenza numero 17845 ha stabilito che il licenziamento è illegittimo “allorchè sia stato intimato senza che ricorressero i presupposti di una delle ipotesi di legittimo recesso datoriale, contemplate nell’ultimo comma dell’art. 1, l.n. 7-1963, nel periodo intercorrente tra la richiesta delle pubblicazioni e un anno dalla celebrazione”.

E qui bisogna fare una distinzione: se il preavviso di licenziamento è notificato prima della pubblicazione il ricorso non è ammissibile, perché come specifica la Cassazione, “non può assumere rilevanza la richiesta di pubblicazioni successive al licenziamento se pure intervenuta nel periodo di preavviso”.

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